Facendo seguito a diversi quesiti di chiarimento in merito al pagamento delle tasse e contributi scolastici per il prossimo anno scolastico, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti.
L’impianto normativo tuttora in vigore è il Dlgs 297/1994, art. 200 e il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che ha tra l’altro confermato: “il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” . Pertanto se ne desume che “In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria“.
Pertanto le richieste della Scuola al momento delle iscrizioni prevedono:
1. Tasse allo Stato:
Sono previsti quattro distinti tipi di tributo (di iscrizione, di frequenza, di esame, di rilascio diploma). E’ bene precisare che i pagamenti versati dalle famiglie per questo tipo di imposta sono interamente incamerati dall’Agenzia delle Entrate. Le tasse scolastiche sono così distinte:
Tasse Classi III
€ 21,18 (€ 6,05 tassa iscrizione; € 15,14 tassa di frequenza). I ripetenti delle classi III che si iscrivono per la seconda volta alla classe IV devono pagare solo € 15,14.
da versare sul c/c N. 1016 intestato: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE
Tasse Classi IV
€ 15,14 (tassa di frequenza)
da versare sul c/c N. 1016 intestato: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE
Esenzione dalle tasse scolastiche
Ai sensi del d.lgs. n. 297/1994, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. Le famiglie possono dunque chiedere l’esonero dal pagamento in caso di:
• Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al
pagamento).
• Motivi economici. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il
ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it).
• Appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od
invalidi per causa di servizio o di lavoro. Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi. Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti
all’estero che vengano a svolgere gli studi in Italia. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma e vengono persi nel caso in cui lo studente
incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare più grave. I benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità.
2. Rimborsi alla Scuola per spese studenti (determinato dal Consiglio d’Istituto):
La stessa normativa richiamata prevede che le famiglie rimborsino alla Scuola le spese sostenute per conto delle famiglie medesime (es. assicurazione individuale degli studenti per RC ed infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ecc).
Per il nostro istituto tali spese sono riconducibili ad € 75,00/studente, cosi ripartite:
SPESE CON FINAZIAMENTO FAMIGLIE |
Assicurazione personale degli studenti, compreso gite e Alternanza scuola-lavoro |
Materiale igienico |
Fotocopie didattiche (verifiche, approfondimenti): 42 classi x 820 studenti x 9 mesi (totale circa 33.000) |
Spese per didattica studenti: Cancelleria studenti, toner, libretti giustificazione, badge, materiale consumabile per i vari laboratori |
Spese Pullman scuola (sconto studenti sui trasporti con il pullman della scuola) |
Materiale informatico. |
Spese postali per avvisi alle famiglie |
Consegna diplomi |
Piccole manutenzioni per danni causati dagli studenti |
Visite d’istruzione per studenti indigenti |
La mancanza di tale rimborso non consentirà alla Scuola per il prossimo anno scolastico di assicurare i servizi elencati in tabella. In particolare, per non aumentare rischi (infortuni e RC) le uscite dall’istituto (gite, Alternanza Scuola Lavoro, visite d’istruzione) dovranno essere ridotte o bloccate, e ancora, in mancanza del libretto giustificazioni dovranno essere i genitori, di volta in volta, recarsi a scuola per giustificare il proprio figlio.
Modalità di pagamento ed esenzioni dal rimborso spese
Il Consiglio d’Istituto con Delibera n.6 del 30 novembre 2016, in considerazione delle diverse situazioni socioeconomiche degli studenti ha disposto quanto segue:
- Sono esentate da qualsiasi rimborso spese le famiglie degli studenti con reddito annuo inferiore ad euro 6.000,00 (seimila);
- Sono esentate del 50% (€ 37,50) del rimborso spese dovuto le famiglie degli studenti con reddito annuo non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila);
- Pagamento intero, per le famiglie degli studenti con reddito annuo superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).
Naturalmente l’esenzione totale o parziale va richiesta alla scuola allegando la certificazione del reddito tramite il modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
3. Contributi volontari:
Altri eventuali contributi liberali o donazioni sono esclusivamente volontari e deducibili dal reddito imponibile nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali contributi saranno utilizzati per:
- Rinnovo dei laboratori scientifici
- Manutenzione dei pc portatili in dotazione di ogni classe
- Aumentare il numero delle lavagne interattive nelle classi
- Attivare sportelli e corsi di recupero aggiuntivi
- Attivare sportelli per l’approfondimento
- Seminari di aggiornamento
Detraibilità del contributo volontario
Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi volontari, al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. Infatti a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per un
contributo versato di 100,00 €, potranno essere detratti 19,00 €.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione liberale” specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “per l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa” o “per l’edilizia scolastica”. Ai fini della detraibilità si considerano “erogazioni liberali” – oltre al contributo volontario richiesto dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni – anche i contributi versati durante l’arco dell’anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva,
progetti di prevenzione o per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica ecc..
Non costituiscono invece onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico (in particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria) né i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc..
Con decreto dell’8 aprile 2016 il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le erogazioni liberali in favore delle scuole e il loro credito d’imposta introdotte dalla Legge 107/15 (Buona Scuola).
Il versamento indirizzato alla scuola dovrà essere in favore di investimenti volti alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
Affinché la donazione venga correttamente riconosciuta alla scuola e possa essere detratta deve essere versata secondo le seguenti condizioni:
- versamento tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT40H0100003245348013362600
- un versamento distinto per ogni istituzione scolastica
- Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto
ordine di seguito indicato:
- a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna
erogazione, scelto tra i seguenti:
- C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
- C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
- c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa.
Sono ammesse al credito d’imposta le donazioni
nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali.
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il decreto prevede un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi nel 2016 e nel 2017 e pari al 50% di quelle effettuate nel 2018.
La scuola dovrà stipulare un schema di
convenzione (stabilito con successivo decreto del ministero) con il relativo
ente locale proprietario dell’immobile oggetto degli interventi a cui le
donazioni sono vincolate.
Dovrà inoltre pubblicare su una pagina dedicata del proprio sito web le
modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da
realizzare o in corso di realizzazione.
I versamenti devono essere effettuati con bonifico. Il 10% di ogni donazione confluirà in un Fondo di perequazione destinato a riequilibrare l’impatto delle donazioni sul sistema scolastico.
Riferimenti normativi: DECRETO 8 aprile 2016 (Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole. (16A03888) (GU Serie Generale n.119 del 23-5-2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Rinaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993